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Licenza trasporto merci conto terzi

Nel momento in cui l'autotrasportatore decide di intraprendere l'attività di trasporto merci conto terzi si rende necessaria una licenza.

La professione di trasportatore su strada di merci, per Conto Terzi, consiste in quell’attività d’impresa, diversa dal trasporto in Conto Proprio, eseguita, mediante autoveicoli e rimorchi, per trasporto di cose a fronte di un corrispettivo. L’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi è disciplinato dal Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009 e dalla Legge n. 35 del 04/04/2012 e successive disposizioni applicative.

Chiunque (persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo di lucro, privata o pubblica) svolga l’attività sopra indicata è soggetto alla disciplina del DLG n. 395/2000.

In base alla tipologia del carico dell’autoveicolo è necessario il rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

  1. Idoneità morale (o onorabilità)
    Il requisito dev’essere rispettato da diversi soggetti:
    • da coloro che gestiscono e dirigono di fatto e in maniera continuativa l’attività di autotrasporto
    • dall’amministratore unico o dai membri del consiglio d’amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e private e per ogni altro tipo di ente
    • dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone
    • dal titolare dell’impresa individuale o familiare
       
    Il requisito viene rispettato se i soggetti sopra indicati:
    • non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza oppure siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione
    • non sono sottoposti con sentenza definitiva ad alcune pene accessorie previste dal Codice Penale
    • non hanno riportato con sentenza definitiva una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi
    • non hanno subito in via definitiva l'applicazione di sanzioni amministrative, ad esempio per l'esercizio abusivo della professione, per la sospensione di cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio della patente di guida, ecc.
    • non hanno subito, in qualità di datori di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale
    • non siano stati dichiarati falliti
       
  2. Idoneità professionale (o professionalità), da dimostrarsi con attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione tenuto da Enti formativi autorizzati o con il possesso del titolo professionale di gestore del trasporto acquisito previo superamento dell’esame di abilitazione sostenuto presso la Provincia competente per territorio.



  3.  
  4. Capacità Finanziaria
    La Capacità Finanziaria dell’impresa dev’essere pari a:
    • 9.000 euro per il primo veicolo
    • 5.000 euro per i veicoli successivi

Essa può essere dimostrata attraverso varie forme, non solo con fidejussione bancaria.
La dimostrazione della capacità finanziaria può essere effettuata in una delle forme previste dal Regolamento Europeo n.1071/2009 dettagliate dalla circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. 0011551 del 11/05/2012, la quale prevede che: le società di capitali possono fare riferimento al capitale proprio e alle riserve dell’impresa; le imprese individuali e le società di persone, oltre ai beni posseduti dall’impresa, possono ricorrere anche al patrimonio personale dell’imprenditore o dei soci illimitatamente responsabili. Valgono inoltre anche le assicurazioni già sottoscritte a copertura di rischi derivanti da responsabilità professionali.

E’ importante anche sapere che: l'art. 1 comma 251 della Legge 23.12.14, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in vigore dal 1° gennaio 2015, afferma che le NUOVE imprese che presenteranno domanda di autorizzazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione di autotrasportatore, potranno dimostrare il requisito di idoneità finanziaria anche "tramite assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione", decorrenti dalla data di autorizzazione conseguita per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.

Per le imprese già ESERCITANTI (che hanno già avanzato domanda di autorizzazione alla professione o già autorizzate alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità, ossia 1.1.2015), le polizze RC professionale presentate dalle stesse entro il 31/12/14 per dimostrare il requisito di idoneità finanziaria restano valide SOLO fino alla loro scadenza, escludendo l'eventuale tacito o espresso rinnovo. Rispettivamente, dal terzo anno di attività o alla scadenza delle polizze presentate  entro il 31/12/2014 dalle imprese già in esercizio, sarà ammessa unicamente un’attestazione rilasciata da un revisore contabile o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (già previste dall'art. 7 del RE 1071/2009 ea art. 7 del D.D. 291/2011).

Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate o senza limiti ponderali (di peso) devono rispettare tutti e tre i requisiti.

Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, il requisito da rispettare è solo quello della Onorabilità.

I requisiti devono essere validi al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e permanere per tutto il periodo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

 

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